on il Decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 – Articolo 5 – Detassazione degli investimenti in macchinari – è stato dato il alla agevolazione denominata “Tremonti Ter”. A tale scopo al fine di favorire la comprensione del provvedimento e la diffusione dello stesso si riportano alcuni stralci della Circolare 44/e di ottobre us, che definisce gli elementi certi che portino il contribuente a favorire della detassazione del 50% della spesa per investimenti.
Sono pertanto ammessi alla detassazione:
• le persone fisiche esercenti attività commerciale ancorché gestita in forma di impresa familiare, comprese le aziende coniugali, sia con il regime dei “minimi”, che delle “nuove iniziative imprenditoriali”;
• le società in nome collettivo e in accomandita semplice;
• le società di armamento;
• le società di fatto che hanno per oggetto l’esercizio di attività commerciale;
• le società consortili a rilevanza sia interna che esterna;
• le società per azioni;
• le società in accomandita per azioni;
• le società a responsabilità limitata;
• le società cooperative e di mutua assicurazione;
• gli enti pubblici e privati, diversi dalle società, nonché i trust che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di un’attività commerciale;
• gli enti pubblici e privati, diversi dalle società, nonché i trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di un’attività commerciale, con riferimento all’attività commerciale esercitata.
L’agevolazione si applica anche alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti.
Per quanto detto in precedenza, sono comunque esclusi dall’agevolazione i soggetti esercenti attività non produttive di reddito d’impresa, quali:
le persone fisiche e le società semplici, con riferimento all’attività agricola svolta entro i limiti previsti dall’articolo 32 del TUIR;
le persone fisiche, con riferimento all’attività produttiva di reddito di lavoro autonomo ai sensi dell’articolo 53 del TUIR;
le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni, nonché le società tra avvocati (cfr. risoluzione n. 118/E del 28 maggio 2003);
gli enti non commerciali non titolari di reddito d’impresa.
L’art. 5, comma 1, del decreto considera agevolabili gli “investimenti” in nuovi macchinari e in nuove apparecchiature compresi nella divisione 28 della tabella ATECO 2007, senza ulteriori precisazioni riguardanti le modalità di acquisizione dei beni. Con ammissione anche per i beni oggetto di contratto di leasing, realizzati in economia e mediante appalto, nochè per i beni oggetto di “riservato dominio”.
Il beneficio è indicato dall’articolo 5, comma 1, del decreto, il quale informa che la norma esclude da imposizione sul reddito d’impresa “il 50 per cento del valore degli investimenti”- nel periodo: “…a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto [1° luglio 2009] e fino al 30 giugno 2010”.
Per fruire della deduzione è sufficiente effettuare variazione in diminuzione della base imponibile per la quota degli investimenti effettuati.
L’esclusione dall’imposizione sul reddito di impresa del 50 per cento del valore degli investimenti in nuovi macchinari e nuove apparecchiature può essere fruita “esclusivamente” in sede di determinazione del saldo IRPEF/IRES dei periodi d’imposta interessati, senza quindi incidere sul calcolo e versamento degli acconti dovuti, che dovranno essere determinati, secondo le modalità ordinarie, comunque al lordo dell’agevolazione.
In altri termini, i soggetti con periodo di imposta coincidente con l’anno solare che effettuano investimenti agevolati nel 2009 non tengono conto dell’agevolazione nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo d’imposta 2009, in ipotesi di adozione del metodo previsionale.
L’imputazione degli investimenti al periodo di vigenza dell’agevolazione (1° luglio 2009 – 30 giugno 2010) segue le regole generali della competenza previste dall’articolo 109, commi 1 e 2, del TUIR.
Al riguardo si rammenta che, ai sensi delle disposizioni del richiamato articolo 109 del TUIR, le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, per i beni mobili, alla data della consegna o spedizione, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale.